D.M. Pubblica Istruzione 21.04.2008
1. Ai sensi della legge 2 agosto 2001, n. 333, art. 3, i dirigenti scolastici dispongono, a seguito dell'aumento effettivo del numero degli alunni, accertata nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, l'istituzione di quote di orario dell'insegnamento della religione cattolica, in relazione alle scelte delle famiglie e degli alunni.
2. Per effetto di quanto prescritto dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, art. 2, i medesimi dirigenti provvedono, nella medesima fase di adeguamento dell'organico, alla soppressione delle quote di orario conseguenti ad accorpamenti di classi.
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