D.M. Pubblica Istruzione 24.04.2008
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 411, lettera c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delleclassi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del direttore generale regionale secondo i criteri ed i parametri di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141, dal decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131, dal decreto interministeriale n. 57 del 20 luglio 2004 e dal presente decreto.
2. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.
3. Non sono ammessi sdoppiamenti nè istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non hanno saldato il debito, non si procede comunque all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi qualora il numero degli alunni per classe non superi le 31 unità.
4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto e non devono ricadere entro la previsione di cui all'art. 9 del decreto ministeriale n. 331/1998 relativo alla possibilità di derogare, in m
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