D.M. Pubblica Istruzione 24.04.2008
1. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza, avendo cura, altresì, di sensibilizzare le Regioni sull'attuazione del piano dell'offerta formativa. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole; specifico riguardo si darà anche alle zone in cui siano presenti tassi particolarmente elevati di dispersione e di abbandono.
2. I direttori generali regionali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogica-didattica, formativa e sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.
3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale su proposta dei dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i d
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