D.M. Pubblica Istruzione 24.04.2008
1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del decreto legislativo n. 59/2004.
2. Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 ottobre 2007, n. 176, è reintrodotta l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa di cui all'art. 130 del decreto legislativo n. 294/1994. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con il presente decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il numero dei posti per le attività di tempo pieno devono essere attivati a livello nazionale nel rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente per il personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.
Classi a tempo pieno possono essere attivate solo in presenza di strutture idonee, l'orario settimanale, ivi compreso il tempo mensa, deve essere previsto di norma in 40 ore e la programmazione didattica deve prevedere l'orario obbligatoriamente antimeridiano e pomeridiano.
3. L'insegnamento della lingua inglese, è impartito in maniera generalizzata obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima classe, mediamente per due ore e mezza per classe alla settimana nel primo biennio, per tre ore per classe alla settimana nel secondo biennio.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso di tali re
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