D.M. Pubblica Istruzione 24.04.2008
1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese quelle connesse all'integrazione degli alunni portatori di handicap, e tenendo conto dell'eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali.
2. Ai sensi dell'art. 35, primo comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. Il disposto di cui al presente comma trova applicazione nel caso in cui nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, fatta eccezione per le cattedre costituite tra più scuole per le quali la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne.
I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità. Tale procedura si applica anche all'istruzione professionale stante la riduzione dell'orario settimanale di lezione disposta con decreto ministeriale n. 41 del 25 maggio 2007.
Nelle scuole secondarie di primo grado le cattedre relative alle classi di concorso A028, A030, A032 e alla lingua straniera, sono ricondotte a 18 ore di insegnamento nei limiti in cui sia possibile utilizzare, dopo
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.