D.M. Pubblica Istruzione 24.04.2008
1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal capo IV, articoli 23/26, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
2. Tenuto conto della proroga all'anno scolastico 2008/2009 della fase transitoria di attivazione del nuovo ordinamento, disposta dall'art. 1, comma 7, della legge 12 luglio 2006, n. 228, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado è confermato secondo i criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 ottobre 2007, n. 176, i posti per le attività di tempo prolungato devono essere attivati nell'ambito della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con il presente decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il numero dei posti per le attività di tempo prolungato devono essere attivati a livello nazionale nel rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente per il personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.
Classi a tempo prolungato di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1983, possono essere attivate solo in presenza di adeguate strutture edilizie e attrezzature idonee; l'orario settimanale, ivi compreso il tempo mensa, deve essere stabilito in non meno di 36 fino a 40 ore e l'organizzazione della didattica deve prevedere l'orario obbligatoriamente antimeridiano e pomeridiano.
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