D.M. Pubblica Istruzione 24.04.2008
1. Il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento, con lo stesso procedimento di cui all'art. 18, comma 1 del decreto ministeriale n. 331/1998. Per indirizzi si intendono i vari corsi di studio presenti nelle diverse tipologie di istituto (es. in un istituto tecnico commerciale: indirizzo IGEA, indirizzo programmatori, indirizzo progetto Mercurio; in un istituto per geometri: indirizzo geometri tradizionale e indirizzo progetto Cinque); in un istituto per il turismo: indirizzo tradizionale e indirizzo ITER).
2. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti ordini, istituti o sezioni di diverso tipo (es. istituto agrario con istituto per la ristorazione, istituto commerciale con sezione annessa di geometra o periti aziendali, il liceo classico con il liceo scientifico), le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine, istituto o tipo di sezione, secondo la procedura di cui all'art. 18, comma 1, del decreto ministeriale n. 331/1998.
3. Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con non meno di 20 di alunni.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.