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Sentenza Corte Costituzionale 08.04.2008, prot. n. 9129.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 15.6.2004, Fortunato Mattia Carmela impugnò avanti al Giudice del Lavoro di Brindisi il provvedimento di dispensa dal servizio, emesso dal Centro di Servizi Amministrativi di Brindisi in data 3.12.03, in conseguenza del quale era stata disposta la risoluzione del suo rapporto di lavoro per incapacità didattica.

Radicatosi il contraddittorio con l'Amministrazione, il Giudice adito, con sentenza del 22.3.2005, rigettò il ricorso.

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 22.9 - 14.10.2005, accolse l'appello proposto dalla lavoratrice, dichiarò illegittimo il provvedimento di dispensa e affermò il diritto della ricorrente ad esser reintegrata nel posto di lavoro a far data dal 3.12.2003, con ogni conseguenza sul piano giuridico ed economico.

La Corte territoriale ritenne che:

ai sensi dell'art. 513 dl.vo n. 297/94, come modificato ed integrato dall'art. 14 dpr n. 275/99, nonché dalla circolare ministeriale n. 32/04, l'organo competente ad emettere il provvedimento di dispensa doveva identificarsi nel dirigente scolastico e non nel dirigente del Centro Servizi Amministrativi;

l'art. 14 dpr n. 275/99 aveva infatti demandato alle istituzioni scolastiche le competenze relative allo stato giuridico ed economico del personale, originariamente attribuite all'organo dell'amministrazione scolastica periferica (Provveditore) ex dl.vo n. 297/94;

tale trasferimento di competenze era stato poi confermato dalla circolare ministeriale n. 32 del 2004;

erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto che provvedimenti di dispensa non rientrassero nella materia dello stato giuridico ed economico del personale, dovendo essere più correttamente inquadrati in quella del reclutamento del personale stesso; infatti con la c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego e poi con il riconoscimento dell'autonomia scolastica era stato notevolmente modificato l'assetto delle fonti del

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