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Decreto legge 30.12.2008, n. 208

Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. (G.U. 31.12.2008, n. 304)

Art. 3 - Funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Estensione delle funzioni del collegio dei revisori dell'APAT

1. L'articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'autorizzazione ad assumere ivi prevista spiega effetto nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro il 31 dicembre 2010. 5

2. Nel limite delle disponibilità dei posti di cui al citato articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ISPRA è autorizzato ad assumere il personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato inserito in graduatorie ancora vigenti e non ancora assunto.

3. Per fare fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l'ISPRA è autorizzato, con oneri a carico del relativo bilancio, ad avvalersi del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) esercita le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi già operanti in seno all'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993

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