Nota operativa 17.12.2008, n. 48
Richiesta di rinuncia agli effetti pensionistici del provvedimento di riscatto.
Pervengono numerosi quesiti da parte di Enti e Amministrazioni iscritte che segnalano di aver ricevuto richieste di rinuncia totale o parziale di periodi ammessi a riscatto anche dopo l'integrale pagamento del relativo onere, nei quali si sottolinea che dette richieste di rinuncia sono finalizzate ad evitare, in presenza di un'anzianità contributiva di 40 anni, l'utilizzo della disposizione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro, recentemente introdotta con l'art. 72, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008 n. 133.
In merito si rappresenta quanto segue.
Nel confermare la piena validità e attualità dell'orientamento interpretativo espresso nella nota informativa n. 838/M del 5/5/1999 di questa Direzione, in base alla quale gli iscritti INPDAP possono rinunciare agli effetti del provvedimento di riscatto anche dopo l'integrale pagamento del relativo onere a condizione che il periodo riscattato non sia già stato utilizzato per la determinazione dell'ammontare della pensione e senza possibilità di chiedere la restituzione dell'onere già versato, si evidenzia che gli effetti della rinuncia operano esclusivamente sotto il profilo pensionistico.
In altri termini, l'anzianità contributiva complessivamente maturata rimane tale, ai fini di cui al comma 11 del citato art. 72, ancorchè l'interessato abbia successivamente chiesto la non valutazione del periodo già riscattato ai soli fini del calcolo della propria pensione.
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