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Direttiva Pubblica Istruzione 19.02.2008, n. 26

Conferimento degli incarichi dirigenziali.

Art. 7 - Rinnovo, mutamento e revoca degli incarichi

1. L'incarico di funzione dirigenziale può essere rinnovato, previa valutazione, nel medesimo posto di funzione, a meno che sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 286 e con i criteri e le procedure di cui all'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'avvicendamento negli incarichi tra i dirigenti in servizio può avvenire, al termine del periodo dell'incarico stesso, in base ai criteri di cui all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento.

3. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto, per volontà del dipendente e dell'amministrazione.

4. In tutti i casi di attribuzione di incarico diverso, non conseguente all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della grave inosservanza delle direttive impartite, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il dirigente ha diritto ad un incarico equivalente.

5. Per incarico equivalente si intende, conformemente a quanto previsto dal CCNL del personale dirigente dell'Area 1, un incarico cui corrisponde una retribuzione complessiva di pari livello, ovvero altra retribuzione di posizione, secondo la vigente normativa.

La presente direttiva è soggetta ai controlli di legge.

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