Legge 25.02.2008, n. 34
Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine del funzionamento del CIACE, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie potrà valersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»;
b) all'articolo 8, comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il disegno di legge di cui al comma 4 deve contenere una nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre, in cui il Governo:»;
c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente: «Art. 11-bis. - (Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo). - 1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione eur
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