Legge 25.02.2008, n. 34
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega legislativa
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, è aggiunto il seguente capoverso:
«articoli di puericultura: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovverosia destinato alla cura delle attività giornaliere dei bambini e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca».
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