Legge 25.02.2008, n. 34
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega legislativa
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 nonché di quelli specifici di cui al comma 2 del presente articolo e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, uno o più decreti legislativi recanti norme integrative, correttive, modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto- legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria alla luce delle norme introdotte dal regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, salva la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttiv
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