Legge 25.02.2008, n. 34
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega legislativa
1. Il Governo è delegato ad adottare con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che odifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei princìpi indicati nella direttiva e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) avvalersi, anche con riferimento alle operazioni di aumento di capitale, delle facoltà previste in tema di conferimenti in natura dall'articolo 10-bis della direttiva 77/91/CEE introdotto dalla direttiva 2006/68/CE, adottando quale periodo sufficiente di negoziazione un periodo non inferiore a sei mesi;
b) non avvalersi, con riguardo alle sole società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facoltà prevista dall'articolo 19, paragrafo 1, numeri da (i) a (v), della direttiva 77/91/CEE come modificato dalla direttiva 2006/68/CE;
c) avvalersi, con riguardo alle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facoltà di cui all'articolo 19, paragrafo 1, numero (i), della direttiva 77/91/CEE, confermando la durata massima di diciotto mesi e il limite del 10 per cento del capitale di cui, rispettivamente, ai commi sec
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