Legge 25.02.2008, n. 34
Capo III - Disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere nell'ambito del procedimento enale, in attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie pronunciate dalle autorità giudiziarie degli Stati membri, il riconoscimento e l'esecuzione sul territorio dello Stato di provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi, a fini probatori o in funzione della successiva confisca, dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro;
b) prevedere che:
1) per «bene» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera d), della decisione quadro;
2) per «provvedimento di blocco o di sequestro» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera c), della decisione quadro;
3) la «prova» concerna gli oggetti e i documenti o i dati che possono essere utilizzati a fini probatori in procedimenti penali riguardanti un reato di cui alla lettera d) del presente com
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