IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 25.02.2008, n. 34

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007) (Testo in vigore dal: 21.03.2008). (G.U. 06.03.2008, n. 56 - S.O. n. 54)

Capo III - Disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

Art. 32 - Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio,del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che ogni decisione, così come definita dall'articolo 1, lettera a), della decisione quadro, adottata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro che infligga una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, ad una persona fisica o giuridica possa trovare riconoscimento ed esecuzione a cura dell'autorità competente dello Stato italiano, quando la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone all'interno dello Stato italiano di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, la propria sede statutaria;

b) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana, che ha, all'esito di un procedimento giurisdizionale, inflitto una sanzione pecuniaria,penale o amministrativa ad una persona fisica o ad una persona giuridica, possa richiedere il riconoscimento e l'esecuzione della medesima sanzione, per i

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.