Legge 25.02.2008, n. 34
Capo III - Disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che ogni decisione, così come definita dall'articolo 1, lettera a), della decisione quadro, adottata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro che infligga una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, ad una persona fisica o giuridica possa trovare riconoscimento ed esecuzione a cura dell'autorità competente dello Stato italiano, quando la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone all'interno dello Stato italiano di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, la propria sede statutaria;
b) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana, che ha, all'esito di un procedimento giurisdizionale, inflitto una sanzione pecuniaria,penale o amministrativa ad una persona fisica o ad una persona giuridica, possa richiedere il riconoscimento e l'esecuzione della medesima sanzione, per i
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