C.M. Pubblica Istruzione 18.01.2008, n. 10
Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2008 - 2009.
Com'è noto, l'art. 21 - 9° comma della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art. 28 - 4° comma della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 7 gennaio 2008 che il tasso d'inflazione programmato per il 2008 è pari al 1,7%.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2008-2009, come dal seguente prospetto in euro:
per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone | limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2007-2008 riferito all'anno d'imposta 2006 | rivalutazione in ragione del 1,7 %, con arrotondamento all'unità di euro superiore | limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2008-2009 riferito all'anno d'imposta 2007 |
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1 | 4.718,00 | euro 81,00 | euro 4.799,00 |
2 | 7.827,00 | euro 134,00 | euro 7.961,00 |
3 | 10.062,00 | euro 172,00 | euro 10.234,00 |
4 | 12.017,00 | euro 205,00 | euro 12.222,00 |
5 | 13.971,00 | euro 238,00 | euro 14.209,00 |
6 | 15.835,00 | euro 270,00 | euro 16.105,00 |
7 e oltre | 17.695,00 |
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