Decreto legislativo 14.01.2008, n. 21
1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca, anche tenendo conto dei piani di orientamento predisposti dalle province, assicurano il raccordo con le università, anche consorziate tra loro e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, realizzando appositi percorsi di orientamento e di autovalutazione delle competenze. Tali percorsi, nonchè le connesse attività di formazione e di sviluppo sono oggetto di apposite previsioni nel Piano dell'offerta formativa e nel Piano annuale delle attività di formazione in servizio.
1-bis. Le attività inerenti ai percorsi di orientamento, che eccedano l'orario d'obbligo, possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva. 1
2. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito delle rispettive autonomie, assicurano il raccordo con gli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari, potenziano quanto già realizzato attraverso le pre-iscrizioni o nell'ambito dei progetti o convenzioni in essere ed individuano nei propri regolamenti specifiche iniziative, delineandone l'attuazione attraverso piani pluriennali di intervento.
3. Per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dai commi 1 e 2 le istituzioni di cui ai commi medesimi stipulano specifiche convenzioni, aperte alla partecipazione di altre istituzioni, enti, associazioni, imprese, rappresentanze del mondo del lavor
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.