Decreto legislativo 14.01.2008, n. 21
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il punteggio massimo degli esami di ammissione ai corsi universitari, di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è di 100 punti. 8
2. Nell'ambito di tale punteggio 90 punti sono assegnati sulla base del risultato del test di ingresso e 10 punti sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, appositamente certificati ai sensi dell'articolo 5, nell'ultimo triennio continuativo e nell'esame di Stato. 9
3. I 10 punti assegnati ai risultati conseguiti nel percorso scolastico sono determinati sulla base dei seguenti, elementi:
a) la media complessiva, non inferiore a sette decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria superiore, ivi compreso lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso per l'ammissione all'esame di Stato; nel caso di studenti che abbiano ottenuto l'accesso all'esame di stato al termine del quarto anno - per merito o per frequenza di percorsi scolastici quadriennali - si prende in considerazione l'ultimo biennio;
b) la valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, dal 20 per cento degli studenti con la votazione più alta attribuita dalle sin
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