Decreto legislativo 14.01.2008, n. 21
1. Le certificazioni relative alle valutazioni di qualità ottenute dagli studenti, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni del corso di istruzione frequentato e in sede di esame di Stato, di cui all'art. 4, sono rilasciate dal dirigente scolastico dell'istituzione frequentata dallo studente. 13
2. Per i candidati esterni che hanno superato l'esame di Stato a livelli valutativi di qualità così come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la certificazione è relativa soltanto a detto esame e viene rilasciata dal dirigente scolastico dell'istituto sede di esame.
3. Le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate a richiesta dell'interessato.
L'articolo 4, comma 9, del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonchè in materia fiscale e di proroga di termini" , conv. con modif. da L. 2.8.2008, n. 129, ha stabilito che le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2009-2010.
Il testo del comma è quello risultante dalla modifica apportata dall'art. 37, comma 2-ter, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, recante "proroga di termini previ
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