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Decreto legislativo 28.01.2008, n. 25

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. (G.U. 16.02.2008, n. 40)

Capo II - Principi fondamentali e garanzie

Art. 13 - Criteri applicabili al colloquio personale

1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari.

2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.

3. Il colloquio del minore avviene alla presenza del genitore che esercita la potestà o del tutore. In caso di minori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore di cui all'articolo 26, comma 5.

4. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato ai sensi dell'articolo 16, questi è ammesso ad assistere al colloquio.

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