Decreto legislativo 28.01.2008, n. 25
Capo II - Principi fondamentali e garanzie
1. Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato.
2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto.
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