Decreto legislativo 28.01.2008, n. 25
Capo II - Principi fondamentali e garanzie
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, i rappresentanti dell'ACNUR sono in ogni caso ammessi nelle strutture di cui all'articolo 20 secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 38.
2. L'ACNUR svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attività di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e delle Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell'interno.
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