Decreto legislativo 28.01.2008, n. 25
Capo II - Principi fondamentali e garanzie
1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa.
3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19.
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