IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 28.01.2008, n. 25

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. (G.U. 16.02.2008, n. 40)

Capo III - Procedure di primo grado

Art. 28 - Esame prioritario

1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:

a) la domanda è palesemente fondata;

b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;

c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale sono stati disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli articoli 20 e 21, fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare l'identità del richiedente.

2. Nei casi previsti dall'articolo 21, appena ricevuta la domanda il questore, competente in base al luogo in cui è stata presentata, dispone il trattenimento del richiedente ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.

3. Lo Stato italiano può dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.