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Decreto legislativo 28.01.2008, n. 25

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. (G.U. 16.02.2008, n. 40)

Capo VI - Disposizioni finali e transitorie

Art. 39 - Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 239.000 per l'anno 2008.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 832.000 a decorrere dall'anno 2008.

3. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, comma 2, è valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.

4. Per le esigenze di adeguamento dei centri, derivanti dall'articolo 20, comma 5, è autorizzata la spesa di euro 8.000.000 per l'anno 2008.

5. L'onere derivante dall'attività di accoglienza di cui agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, 35 e 36 è valutato in euro 12.218.250 a decorrere dall'anno 2008 e la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di 6.600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2008, per i servizi di accoglienza gestiti dagli enti locali.

6. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008.

7. All'onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari complessivamente a euro 9.571.000 per l'anno 2008 e a euro 1.332.000 a decorrere dall'anno 2009, nonché a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato complessivamente in 22.018.250 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulla disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apport

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