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D.P.C.M. 25.01.2008

Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori. (G.U. 11.04.2008, n. 86)

Capo I - Profili generali della riorganizzazione

Art. 5 - Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi

1. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II e dei percorsi di cui al capo III è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello post-secondario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

2. Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente decreto si intende l'insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

3. Il riconoscimento dei crediti opera:

a) al momento dell'accesso ai percorsi;

b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema di cui all'art. 1, comma 1;

c) all'esterno dei percorsi al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

4. Per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi di cui al presente decreto come crediti formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, da parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli percorsi, si applicano le no

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