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D.P.C.M. 25.01.2008

Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori. (G.U. 11.04.2008, n. 86)

Capo II - Istituti tecnici superiori (its)

Art. 6 - Standard organizzativi delle strutture

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, gli ITS di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2, possono essere costituiti sempreché previsti dai piani territoriali di cui all'art. 11 del presente decreto.

2. Gli ITS, che sono configurati secondo gli standard organizzativi di cui al comma 3, operano per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, con una offerta formativa stabile e visibile con riferimento alla dimensione regionale, nazionale e comunitaria.

3. Ai fini di determinare gli elementi essenziali per la riconoscibilità degli ITS su tutto il territorio nazionale e con l'obiettivo di consolidare ed ampliare l'associazione tra i soggetti pubblici e privati di cui alla legge n. 144/1999, art. 69, comma 2, nonché l'integrazione tra risorse pubbliche e private, la denominazione di «Istituto Tecnico Superiore», con l'indicazione del settore di riferimento, è attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee guida contenute nell'allegato a) che sono configurate secondo lo standard organizzativo della fondazione di partecipazione con riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e sulla base dello schema di statuto contenuto nell'allegato b).

4. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali, fondatori degli ITS di cui al comma 2, ne costituiscono le istituzioni di riferimento.

5. Gli ITS acquistano la personalità giuridica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, art. 1.

6. Gli ITS realizza

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