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D.P.C.M. 25.01.2008

Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori. (G.U. 11.04.2008, n. 86)

Capo II - Istituti tecnici superiori (its)

Art. 7 - Standard di percorso

1. Gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle figure adottate con il decreto di cui all'art. 4, comma 3, allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:

1. efficienza energetica;

2. mobilità sostenibile;

3. nuove tecnologie della vita;

4. nuove tecnologie per il made in Italy;

5. tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;

6. tecnologie della informazione e della comunicazione.

2. Ferme restando le caratteristiche dei percorsi di cui all'art. 4, per il conseguimento del diploma di tecnico superiore di cui al comma 1, i percorsi hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri, sempreché previsto dal decreto di cui al comma 1.

3. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli ITS con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

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