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D.P.C.M. 25.01.2008

Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori. (G.U. 11.04.2008, n. 86)

Capo III - Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ifts)

Art. 10 - Modalità di accesso e certificazione dei percorsi

1. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, con il possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di istruzione secondaria superiore;

- diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 20, comma 1, lettera c).

2. L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 2, comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

3. Ai fini del rilascio, da parte delle regioni, della certificazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

4. Le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazion

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