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D.P.C.M. 25.01.2008

Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori. (G.U. 11.04.2008, n. 86)

Capo III - Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ifts)

Art. 9 - Standard dei percorsi

1. I percorsi IFTS, che sono programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, con riferimento a quanto previsto all'art. 4, rispondono ai seguenti standard:

a) hanno, di regola, la durata di due semestri, per un totale di 800/1000 ore e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) sono progettati e gestiti dai soggetti associati di cui all'art. 69, legge n. 144/1999, per rispondere a fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati, per ogni triennio, con accordo in sede di conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

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