D.P.C.M. 25.01.2008
Capo IV - Piani territoriali
1. Alla realizzazione dei piani di cui all'art. 11 concorrono stabilmente le risorse messe a disposizione dal ministero della pubblica istruzione a valere sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 875.
2. Ai fini dell'ammissibilità alle risorse del fondo di cui al comma 1, e della realizzazione dei percorsi di cui al capo III, resta fermo l'obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo medesimo.
3. Il contributo del ministero della pubblica istruzione è ripartito tra le regioni che hanno deliberato e avviato, con riferimento alla programmazione del triennio precedente, i piani territoriali di cui all'art. 11, sulla base del criterio del numero dei giovani di età compresa tra i 20 e i 34 anni rilevato dall'ultimo censimento ISTAT.
4. I piani di cui all'art. 11, deliberati dalle regioni in conformità alle linee guida stabilite nel presente decreto e dalle province autonome di Trento e Bolzano in relazione a quanto previsto all'art. 16, sono sostenuti dal contributo di cui al comma 3, previa verifica, da parte del ministero della pubblica istruzione, della sussistenza dei seguenti elementi:
- provvedimento delle regioni e delle province autonome che stabilisce la misura delle risorse finanziarie messe a disposizione pari ad almeno il 30% del contributo del ministero della pubblica istruzione;
- indicazione dei criteri di selezione delle candidature per la costituzione degli istituti tecnici superiori;
- indicazione dei criteri di selezione dei progetti per la realizzazione delle tipologie
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