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D.P.C.M. 25.01.2008

Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori. (G.U. 11.04.2008, n. 86)

Capo VI - Disposizioni finali

Art. 15 - Fase transitoria

1. Per il triennio 2007/2009, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al capo III, si attuano in relazione ai settori, alle figure di riferimento a livello nazionale e ai relativi standard, previsti dagli accordi in sede di conferenza unificata citati in premessa, anche ai fini della certificazione finale e al riconoscimento dei crediti.

2. In fase di prima applicazione del presente decreto, con l'accordo di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), sono individuate anche le figure di riferimento a livello nazionale già definite nelle precedenti programmazioni dell'IFTS che vanno ricondotte nelle aree di cui all'art. 7, comma 1, nonché l'articolazione delle aree medesime nei settori di riferimento.

3. Sino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 40/2007, le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) hanno carattere sperimentale.

4. Per il triennio 2007/2009, le risorse destinate alla istituzione degli istituti tecnici superiori sono determinate nel 50% delle risorse stanziate sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 875. 1

5. Gli standard qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono definiti dal ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e gli altri ministri interessati, sentite le organi

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