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D.P.R. 09.01.2008, n. 23

Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. (G.U. 15.02.2008, n. 39)

Art. 4 - Contributo a carico dello Stato

1. Il contributo annuo di cui all'articolo 2, comma 3, viene assegnato alle scuole primarie paritarie che hanno stipulato la convenzione, avuto riguardo a:

a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;

b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato;

c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo.

2. I criteri per l'assegnazione dei contributi alle scuole primarie paritarie sono fissati con il decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L'Ufficio scolastico regionale si impegna a corrispondere al gestore il contributo annuo fissato nella misura fissata dal decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 2, comma 3.

4. L'Ufficio, in caso di risorse residue dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, valuta la possibilità di corrispondere contributi integrativi per progetti resi necessari da particolari necessità di inserimento di alunni con disabilità o con difficoltà di apprendimento.

5. I contributi annuali sono corrisposti di norma a rate semestrali.

6. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie già parificate un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

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