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D.P.R. 28.01.2008, n. 27

Regolamento recante disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica amministrazione locale e delle Scuole regionali ed interregionali (Testo in vigore dal: 19.02.2008). (G.U. 18.02.2008, n. 41)

Art. 3 - Comitato di indirizzo tecnico-scientifico

1. Il comitato di indirizzo tecnico-scientifico, di seguito denominato: «comitato», è composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da cinque esperti di comprovata esperienza e professionalità in materia di formazione, di organizzazione e di funzionamento della pubblica amministrazione e del sistema delle autonomie locali.

2. I membri del comitato sono nominati dal presidente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominata: «Agenzia», tra le seguenti categorie: professori universitari, ordinari o associati, di ruolo, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, dirigenti pubblici di prima fascia, segretari comunali e provinciali, dirigenti privati dotati di adeguata esperienza nel settore della formazione. Uno dei componenti, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, uno dal Ministro dell'interno e due dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La nomina del quinto componente è effettuata previa delibera del Consiglio. I componenti del comitato restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il presidente convoca e presiede le sedute del comitato. Partecipano alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, il direttore e, ove nominati, i due vice direttori della scuola.

3. Ai cinque componenti del comitato è attribuito, per ogni seduta alla quale partecipano, un gettone di presenza stabilito dal Consiglio. La misura di tale gettone di presenza non può comunque superare l'ottanta per cento di quello spettante ai componenti del Consiglio.

4. Sono demandati al comitato, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio:

a) la

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