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D.P.R. 28.01.2008, n. 27

Regolamento recante disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica amministrazione locale e delle Scuole regionali ed interregionali (Testo in vigore dal: 19.02.2008). (G.U. 18.02.2008, n. 41)

Art. 4 - Direttore e vicedirettori

1. Il direttore della Scuola:

a) propone al comitato lo schema del piano generale della formazione, con il connesso piano finanziario, da svolgere, direttamente o a mezzo di convenzioni, nel corso dell'anno successivo;

b) assicura, in conformità agli obiettivi indicati dal Consiglio, l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola ed, in particolare, lo svolgimento dell'attività didattica secondo gli atti di programmazione del comitato, adottando i provvedimenti necessari alla loro attuazione;

c) cura i rapporti della Scuola con gli organi dell'Agenzia e le relazioni esterne di rilievo istituzionale;

d) coordina le strutture territoriali della Scuola e verifica il rispetto, da parte delle stesse, delle disposizioni relative allo svolgimento delle attività formative;

e) stipula, sentito il comitato, le convenzioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, e adotta i provvedimenti necessari alla loro attuazione;

f) svolge tutte le attività non espressamente attribuite alla competenza di altri soggetti.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 il direttore è coadiuvato, qualora nominati, da non più di due vice direttori che operano secondo le direttive dallo stesso impartite e adottano gli atti ad essi delegati.

3. Il direttore è nominato dal presidente dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio, ed è scelto tra esperti di comprovata professionalità nei settori della formazione e della pubblica amministrazione centrale e locale. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

4. I vicedirettori, su proposta del direttore, sono nominati dal presidente, previa delibera del comitato tecnico-scientifico, scelti fra i soggetti di cui al comma 3. I provvedimenti di nomina indi

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