IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 28.01.2008, n. 27

Regolamento recante disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica amministrazione locale e delle Scuole regionali ed interregionali (Testo in vigore dal: 19.02.2008). (G.U. 18.02.2008, n. 41)

Art. 5 - Personale della Scuola

1. Per l'espletamento della propria attività la Scuola si avvale di personale docente e non docente.

2. Il direttore, previa deliberazione del comitato, su proposta del presidente del comitato, affida gli incarichi di docenza annuali o pluriennali per l'insegnamento delle discipline fondamentali per l'attività didattica della Scuola. Tali incarichi sono affidati ad esperti scelti tra docenti universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti delle amministrazioni pubbliche, segretari comunali e provinciali e amministratori pubblici muniti di curriculum di eccellenza e di competenze specifiche nelle materie oggetto del programma formativo.

3. Il trattamento economico dei docenti della Scuola è determinato dal Consiglio, tenendo conto anche di quello stabilito per i docenti delle altre scuole di formazione e di aggiornamento professionale del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche e delle scuole di organizzazione aziendale presso le università, in misura comunque non superiore a quanto corrisposto ai propri docenti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

4. Il contingente numerico del personale non docente per le esigenze permanenti di organizzazione e gestione della Scuola è stabilito dal Consiglio, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legislazione vigente per le amministrazioni statali. Per le attività di organizzazione e di gestione, la Scuola può avvalersi di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità e di personale distaccato o comandato dalle pubbliche amministrazioni e, in particolare, dagli enti locali. Tale personale conserva il trattamento economico del comparto di appartenenza. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), possono essere svolte an

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.