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D.P.R. 28.01.2008, n. 27

Regolamento recante disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica amministrazione locale e delle Scuole regionali ed interregionali (Testo in vigore dal: 19.02.2008). (G.U. 18.02.2008, n. 41)

Art. 7 - Finalità e modalità di svolgimento dell'attività didattica della Scuola

1. L'attività didattica è orientata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.

2. L'attività didattica comprende interventi formativi e di assistenza tecnica formativa, anche in materie economiche, di tecnica della normazione giuridica, nonché di tecniche di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, ed è realizzata utilizzando tra l'altro lo scambio di esperienze con esponenti dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale, comunitaria e internazionale, nonché di pubbliche amministrazioni estere.

3. Per la realizzazione degli interventi formativi di aggiornamento e di specializzazione, nonché di assistenza tecnica formativa, anche in sede decentrata, il direttore può stipulare, previo parere del comitato, convenzioni con l'Agenzia per la formazione, con le scuole di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con le università, nonché con associazioni senza fini di lucro ed altri istituti, enti e società di formazione e di ricerca, pubblici e privati, che presentino i necessari requisiti di organizzazione e qualificazione professionale.

4. Oltre all'attuazione dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3, la Scuola, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Consiglio, può stipulare con amministrazioni pubbliche centrali e locali che lo richiedano, convenzioni annuali o pluriennali per lo svolgimento, nei riguardi del rispettivo personale che espleta funzioni dirigenziali, anche in forma personalizzata, delle attività di formazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d). Gli oneri relativi a tali convenzioni gravano sulle amministrazioni richiedenti.

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