Nota Pubblica Istruzione 08.01.2008, prot. n. 286
Legge n. 247 del 24 dicembre 2007: cessazioni dal servizio del personale della scuola.
La presente nota è stata sostituita con la nota prot. n. 362 del 9 gennaio 2008 .
Come è noto la L. 24/12/2007 n. 247 ha apportato importanti correttivi ai requisiti di anzianità necessari per il conseguimento del diritto a pensione previsti dalla L. 243 del 23 agosto 2004 che stabiliva, dal 1° gennaio 2008, il possesso di 60 anni di età e di 35 anni di anzianità di servizio.
La recente legge ha ridotto a 58 anni il limite di età necessario, insieme ai 35 anni di anzianità contributiva, per accedere al trattamento pensionistico nel 2008 e nel 2009.
Va ricordato che la citata L. 243/2004 contiene, all'art.1 cc. 3, 4 e 5, disposizioni di salvaguardia a favore del personale che abbia maturato entro il 31/12/2007 i requisiti di età e di anzianità di servizio previsti dalla normativa previgente, ai fini del diritto all'accesso del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.
Per la suddetta categoria di lavoratori i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data del conseguimento del diritto a pensione (quindi entro il 31 /12/2007) sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima dell'entrata in vigore della L. 243/2004, e possono esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei medesimi, indipendentemente da ogni modifica normativa, eventualmente intervenuta.
La L. 247/2007 non ha dunque alcun riflesso sul personale della scuola che abbia compiuto 57 anni di età e almeno 35 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2007.
Diversamente, coloro che raggiungeranno nel 2008 il requisito anagrafico dei 57 anni, e che abbiano comunque presentato domanda di cessazione dal servizio, devono necessariamente revocare la medesima, non maturando diritto al trattamento pens
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