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Provvedimento Autorità vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 10.01.2008

Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (G.U. 28.01.2008, n. 23)

Art. 5 - Avvio dell'istruttoria

1. L'Ufficio del precontenzioso apre l'istruttoria rendendo noto l'avvio del procedimento ed il nominativo del relativo responsabile, mediante comunicazione formale da inviarsi entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza al protocollo dell'Autorità, nei confronti:

del/i sottoscrittore/i dell'istanza;

del/i controinteressato/i chiaramente identificato/i nell'istanza stessa.

2. La comunicazione di avvio del procedimento contiene l'indicazione della data dell'eventuale audizione di cui al successivo art. 6.

3. L'Ufficio del precontenzioso, ove lo ritenga necessario, con la comunicazione di avvio del procedimento, chiede alle parti interessate ulteriori informazioni e deduzioni sulla questione oggetto dell'istanza, fissando il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione per la presentazione delle stesse.

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