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Provvedimento Autorità vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 10.01.2008

Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (G.U. 28.01.2008, n. 23)

Art. 6 - Partecipazione all'istruttoria

1. L'Ufficio del precontenzioso valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere ad audizione delle parti interessate.

2. L'audizione ha luogo presso l'Ufficio del precontenzioso, con la presenza del dirigente dell'Ufficio Affari giuridici o di un suo delegato.

3. Dell'audizione viene effettuata registrazione vocale, che fa fede di verbale.

4. L'audizione è effettuata entro dieci giorni dalla data di avvio del procedimento istruttorio.

5. All'audizione partecipa, in qualità di relatore, il responsabile del procedimento e il dirigente dell'Ufficio del precontenzioso.

6. In caso di mancata partecipazione al contraddittorio orale e/o documentale di una delle parti interessate, l'Autorità valuterà la questione sulla base degli elementi di fatto in suo possesso.

7. Se nel corso dell'istruttoria viene presentato ricorso innanzi all'autorità giudiziaria, il procedimento viene dichiarato non procedibile.

8. Il responsabile dell'Ufficio del precontenzioso trasmette alla Commissione di cui al successivo art. 7 la relazione istruttoria finale e lo schema di parere, entro il termine di dieci giorni dalla data di ultimazione della fase istruttoria.

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