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Provvedimento Autorità vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 10.01.2008

Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (G.U. 28.01.2008, n. 23)

Art. 7 - Commissione per la soluzione delle controversie

1. È istituita la «Commissione per la soluzione delle controversie» composta da due Consiglieri dell'Autorità, individuati a rotazione, in carica per un periodo di due mesi. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Commissione i dirigenti dell'Ufficio Affari giuridici e dell'Ufficio del precontenzioso.

2. Fino alla costituzione di detta Commissione, l'Ufficio del precontenzioso trasmette la relazione istruttoria finale e lo schema di parere al Consiglio dell'Autorità.

3. La Commissione, alla prima adunanza utile, presenta al Consiglio dell'Autorità lo schema di parere per la soluzione della controversia, per la relativa approvazione.

4. Il Consiglio dell'Autorità, qualora non concordi con la soluzione individuata dalla Commissione, adotta il proprio parere per la soluzione della controversia.

5. La decisione sulla questione oggetto della controversia è denominata «parere ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163».

6. L'Ufficio del precontenzioso trasmette tempestivamente alle parti interessate la decisione della Commissione.

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