Decreto legge 03.06.2008, n. 97
1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 449,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 725 milioni di euro per l'anno 2010, di 690 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 742 milioni di euro per l'anno 2014 e di 375 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è regolato come segue:
a) per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta;
b) per i progetti di investimento avviati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a).
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo
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