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Decreto legge 03.06.2008, n. 97

Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini. (G.U. 03.06.2008, n. 128)

Art. 4 novies - Ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti e di impianti di termovalorizzazione

1. I rifiuti provenienti dagli impianti di selezione e trattamento di Caivano (Napoli), Tufino (Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (Salerno) e Casalduni (Benevento), ai fini delle successive fasi di gestione nell'ambito della regione Campania, sono sempre assimilati alla tipologia di rifiuti aventi codice CER 20.03.01.

2. Su proposta motivata del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce le modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale, previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta.

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