Decreto legge 03.06.2008, n. 97
1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze non può promuovere la partecipazione a società e consorzi nè partecipare a società e consorzi già costituiti. Conseguentemente le partecipazioni societarie detenute dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.
2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, è soppresso. L'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché i commi 4-bis e 5-bis dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, sono abrogati. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi di personale docente collocato, per un periodo non superiore a tre anni eventualmente rinnovabile, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo.
3. All'articolo 12, comma 3, secondo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «previa autorizzazione,» sono inserite le seguenti: «per un periodo non superiore a due anni suscettibile di rinnovo,».
4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, ed i ricercatori della Scuola superiore dell'economia e delle finanze in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono inseriti in appositi ruoli ad esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione per il rientro nei ruoli delle amministrazioni
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