Decreto legge 25.06.2008, n. 112
Titolo II - Sviluppo economico, semplificazione e competitività
Capo II - Impresa
1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la società per azioni «Banca del Mezzogiorno».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:
a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;
b) le modalità di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale;
c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insul
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