Decreto legge 25.06.2008, n. 112
Titolo II - Sviluppo economico, semplificazione e competitività
Capo III - Energia
1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aggiunta la seguente lettera:
« c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico».
La Corte costituzionale, con sentenza n. 339 del 30.12.2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
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