Decreto legge 25.06.2008, n. 112
Titolo II - Sviluppo economico, semplificazione e competitività
Capo IV - Casa e infrastrutture
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-ter:
1) le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;
2) le parole: «entro il 31 dicembre, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1»;
b) al comma 13-ter.2, dopo le parole: «a procedure negoziate con gli enti territoriali» sono inserite le seguenti: «, società a partecipazione pubblica e soggetti privati»;
c) al comma 13-ter.2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed uno di parte corrente, le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1. Al fondo in conto capi
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