Decreto legge 25.06.2008, n. 112
Titolo II - Sviluppo economico, semplificazione e competitività
Capo IX - Giustizia
1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.».
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